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Art. 152

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Le quote di eccedenze per gli stipulanti devono essere prelevate esclusivamente dal fondo delle eccedenze.
  2. I mezzi attribuiti al fondo delle eccedenze devono essere distribuiti agli stipulanti al più tardi entro cinque anni.
  3. In caso di saldo totale negativo, nell’anno in questione non possono essere ripartite quote di eccedenze.

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