Torna alla legge

Art. 151

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Il fondo delle eccedenze è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
  2. Gli importi accreditati al fondo delle eccedenze devono essere, con riserva dell’articolo 150 lettera c, utilizzati esclusivamente per l’assegnazione agli stipulanti di quote di eccedenze.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.