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Art. 153

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Le quote di eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze devono essere assegnate secondo metodi attuariali riconosciuti, tuttavia ogni anno per un ammontare pari al massimo ai due terzi del fondo delle eccedenze.
  2. L’assegnazione delle quote di eccedenze tra gli istituti di previdenza avviene conformemente alla proporzione della riserva matematica, all’andamento dei sinistri dei rischi assicurati e agli oneri amministrativi causati nonché tenendo conto dell’articolo 68a della LPP1.
  3. La FINMA può, per motivi particolari, ordinare deroghe alla regola dei due terzi di cui al capoverso 1.

Footnotes

  1. RS 831.40

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