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Art. 140

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

Entro cinque mesi dal giorno di chiusura del bilancio, l’impresa di assicurazione trasmette agli stipulanti:

  1. il conto d’esercizio per le assicurazioni della previdenza professionale;
  2. le indicazioni sul calcolo dell’attribuzione e assegnazione delle eccedenze; e
  3. tutte le altre informazioni necessarie agli stipulanti per adempiere gli obblighi legali di informare.

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