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Art. 141

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Gli stipulanti hanno diritto a quote di eccedenze conformemente alla presente sezione.
  2. Fatto salvo l’articolo 152 capoverso 3, le quote di eccedenze devono essere assegnate la prima volta al termine del primo anno d’assicurazione.

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