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Art. 139

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Per le assicurazioni della previdenza professionale deve essere tenuto un conto d’esercizio separato. Gli elementi del patrimonio vincolato per le assicurazioni della previdenza professionale devono figurare nel conto d’esercizio.
  2. I valori patrimoniali possono essere trasferiti dal conto d’esercizio per la previdenza professionale a quello per la rimanente attività e viceversa soltanto al valore contabile. La differenza tra il valore contabile e il valore di mercato è contabilizzata nel conto d’esercizio per la previdenza professionale quale profitto o perdita. Se manca il valore di mercato, l’impresa di assicurazione determina la valutazione conforme al mercato. Il metodo di valutazione deve essere approvato dalla FINMA.

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