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Art. 131

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Se, un bambino assicurato nell’ambito di un’assicurazione in caso di decesso o di un’assicurazione supplementare in caso di decesso per infortunio, muore prima di aver raggiunto i due anni e sei mesi di età, l’impresa di assicurazione può versare un capitale garantito in caso di decesso di al massimo 2500 franchi. Se il bambino muore prima di aver compiuto il dodicesimo anno di età, da tutte le assicurazioni in suo possesso sulla vita del bambino, l’impresa di assicurazione può versare un capitale garantito in caso di decesso di al massimo 20 000 franchi.
  2. Se la somma dei premi, più un interesse del 5 per cento, versati per il bambino, è superiore alla somma garantita in caso di decesso di cui al capoverso 1, deve essere rimborsata la somma dei premi compresi gli interessi.

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