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Art. 132

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione può adeguare i premi del contratto di assicurazione sulla vita a nuove situazioni solo se ciò è espressamente previsto nelle basi contrattuali.
  2. Essa non può prevedere clausole che sopprimano la garanzia della tariffa.
  3. Essa non può prevedere adeguamenti per rendite in corso.
  4. Possono essere effettuati adeguamenti dei premi unicamente se i rapporti alla base del calcolo dei premi hanno subito sensibili modifiche.

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