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Art. 130

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

Se è previsto il diritto alla partecipazione alle eccedenze, l’impresa di assicurazione indica nelle basi contrattuali in particolare quanto segue:

  1. le modalità di assegnazione delle eccedenze, in particolare la quota che viene attribuita annualmente e solamente alla scadenza del contratto;
  2. il momento a partire dal quale avviene la prima assegnazione;
  3. se si tratta di un’assegnazione delle eccedenze anticipata o posticipata;
  4. l’impiego della quota assegnata annualmente;
  5. che lo stipulante viene informato annualmente sull’assegnazione e sullo stato delle quote di eccedenze che gli sono state assegnate;
  6. le modalità di una modifica del sistema di eccedenze vigente durante il contratto e l’obbligo di comunicare previamente tale modifica alla FINMA.

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