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Art. 129p

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 39i LSA)

  1. È considerata pubblicità qualsiasi comunicazione destinata agli stipulanti e finalizzata a segnalare determinate assicurazioni sulla vita qualificate.
  2. Non sono considerati pubblicità:
    1. la menzione del nome di assicurazioni sulla vita qualificate, indipendentemente dal fatto che sia accompagnata dalla pubblicazione di prezzi, corsi o valori netti di inventario, listini o andamento dei corsi, valori fiscali o di riscatto;
    2. le comunicazioni relative a emittenti o transazioni, in particolare se prescritte dalla legge, dal diritto in materia di vigilanza o dai regolamenti delle sedi di negoziazione;
    3. la messa a disposizione o la trasmissione di comunicazioni agli stipulanti da parte di imprese di assicurazione;
    4. gli articoli nella stampa specializzata.

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