Le indennità accettate da terzi in relazione ad assicurazioni sulla vita qualificate e che per loro natura non possono essere trasferite agli stipulanti, segnatamente le indennità non monetarie, devono essere comunicate dall’impresa di assicurazione conformemente all’articolo 14a LSA in quanto costituscono un conflitto di interessi.
Le società del gruppo al quale appartiene l’impresa di assicurazione sono considerate terzi per l’impresa di assicurazione.
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