Torna alla legge

Art. 129d

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 39f LSA)

  1. Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione degli stipulanti su un supporto durevole secondo l’articolo 14c capoverso 4 o su un sito Internet.
  2. Se il foglio informativo di base è messo a disposizione su un sito Internet, l’impresa di assicurazione deve:
    1. provvedere affinché il foglio informativo di base possa essere consultato, scaricato e registrato su un supporto durevole in qualsiasi momento;
    2. comunicare agli stipulanti l’indirizzo del sito Internet e dove possono trovare le informazioni da consultare su questo sito.
  3. Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione degli stipulanti in modo da lasciare loro tempo a sufficienza per comprendere le informazioni ivi contenute in vista della conclusione del contratto o della fornitura della prestazione assicurativa.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.