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Art. 129b

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 31 LSA)

  1. Prima di stipulare un’assicurazione sulla vita qualificata, l’impresa di assicurazione deve informare gli stipulanti in merito alle varianti del prodotto offerte e alle rispettive caratteristiche specifiche, in particolare con calcoli esemplificativi individualizzati. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di informazione dell’impresa di assicurazione.
  2. I calcoli esemplificativi individualizzati contengono almeno i seguenti elementi:
    1. ammontare e natura del deposito;
    2. durata del contratto di assicurazione;
    3. almeno uno scenario di rendimento positivo, uno medio e uno negativo; i calcoli esemplificativi devono illustrare in questi scenari di rendimento le possibilità e i rischi dell’assicurazione sulla vita qualificata, considerando in particolare gli elementi patrimoniali soggiacenti e la durata del contratto; i rendimenti sono esposti al lordo;
    4. eventuali prestazioni garantite;
    5. pagamento alla scadenza e valori di riscatto nei tre scenari di rendimento; eventuali garanzie contrattuali devono essere considerate;
    6. documentazione dei costi nello scenario di rendimento medio composta di:
    1. rendimento lordo, 2. riduzione del rendimento in percentuale per tutti i costi, eccetto i costi di rischio, 3. rendimento netto come differenza tra il rendimento lordo e la riduzione del rendimento, 4. costi di rischio espressi in termini nominali, 5. eventuali premi esposti separatamente per assicurazioni complementari all’assicurazione sulla vita qualificata.
  3. Le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere determinate come segue:
    1. il rendimento lordo è il rendimento degli elementi patrimoniali sottostanti il processo di risparmio prima di qualsiasi deduzione, ad esempio di commissioni sui fondi, che viene presupposto nel calcolo del pagamento alla scadenza;
    2. i costi di rischio sono la somma dei premi di rischio versati a copertura del rischio biometrico;
    3. il rendimento netto è determinato in modo tale che i contributi versati remunerati al rendimento netto sono pari alla somma dei costi di rischio e del pagamento alla scadenza;
    4. la riduzione del rendimento è data dalla differenza tra il rendimento lordo e il rendimento netto.
  4. Per le operazioni di capitalizzazione e le operazioni tontinarie i calcoli esemplificativi individualizzati devono essere configurati in modo tale da tenere conto delle peculiarità di tali operazioni.
  5. L’impresa di assicurazione deve segnalare che i calcoli esemplificativi sono basati su ipotesi e non possono prevedere con certezza l’andamento futuro. Deve inoltre specificare che dai calcoli esemplificativi non possono derivare impegni contrattuali.
  6. La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione concernenti i capoversi 2–5.

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