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Art. 111q

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30f LSA)

  1. L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione emana, per ciascun gruppo di rischio, direttive d’investimento che specificano in modo chiaro ed esauriente la strategia d’investimento, gli investimenti consentiti e le restrizioni poste agli investimenti per il gruppo di rischio.
  2. Per attuare la strategia d’investimento, i segmenti patrimoniali possono ricorrere a filiali e partecipazioni.

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