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Art. 111p

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30f LSA)

  1. Per ogni gruppo di rischio è costituita un’assemblea degli investitori. La convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli investitori sono retti per analogia dagli articoli 699–700, 701a –703 del CO1.
  2. L’assemblea degli investitori ha le seguenti competenze:
    1. l’approvazione delle modifiche del regolamento sui gruppi di rischio;
    2. la deliberazione sull’incorporazione di due segmenti patrimoniali; e
    3. la deliberazione sulle materie a essa riservate dalla legge, dalla presente ordinanza, dagli statuti della società veicolo di assicurazione o dal regolamento sui gruppi di rischio.

Footnotes

  1. RS 220

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