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Art. 111r

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30f LSA)

  1. L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione emana direttive concernenti la partecipazione ai costi dei gruppi di rischio.
  2. La natura e l’ammontare della partecipazione ai costi nonché le basi per determinare i costi devono essere esposti in modo comprensibile.

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