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Art. 111o

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30f LSA)

  1. Il regolamento sui gruppi di rischio può prevedere diverse categorie di strumenti finanziari. Ai gruppi di rischio spettano diversi diritti e obblighi a seconda della categoria cui appartengono gli strumenti finanziari.
  2. Se la società veicolo di assicurazione è una società anonima, relativamente a singoli segmenti patrimoniali essa può emettere diverse categorie di titoli di partecipazione, tra cui azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento o altri valori mobiliari che conferiscono diritti di partecipazione o di credito. I detentori dei titoli di partecipazione hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono la partecipazione.
  3. All’emissione di titoli di partecipazione e ai privilegi inerenti a determinate categorie di titoli di partecipazione si applicano per analogia le disposizioni concernenti le azioni privilegiate.
  4. Gli statuti devono contenere pertinenti disposizioni sull’emissione dei titoli di partecipazione concernenti i singoli segmenti patrimoniali e sui diritti correlati.

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