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Art. 111n

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30f LSA)

  1. Il patrimonio complessivo della società veicolo di assicurazione comprende il patrimonio sociale e il patrimonio di rischio dei gruppi di rischio (segmenti patrimoniali). Il patrimonio sociale comprende il patrimonio non attribuito ai singoli gruppi di rischio.
  2. Gli elementi patrimoniali e gli impegni dei singoli segmenti patrimoniali devono essere inequivocabilmente identificabili ed essere tenuti separati tra loro nonché dal patrimonio sociale.
  3. I segmenti patrimoniali possono essere incorporati. Se due segmenti patrimoniali sono incorporati gli investitori del segmento patrimoniale incorporato ricevono quote di corrispettivo valore del segmento incorporante. Il segmento patrimoniale incorporato viene sciolto. Il regolamento sui gruppi di rischio disciplina la procedura dell’incorporazione. Al riguardo contiene in particolare disposizioni concernenti:
    1. l’informazione degli investitori;
    2. le decisioni degli investitori;
    3. gli obblighi di verifica della società di audit in caso di incorporazione.

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