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Art. 111m

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30f LSA)

  1. Gli statuti possono autorizzare l’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione a costituire gruppi di rischio conformemente a un regolamento sui gruppi di rischio.
  2. Il regolamento sui gruppi di rischio deve contenere disposizioni concernenti:
    1. i tipi di rischio assunti dal gruppo di rischio;
    2. il tipo, l’emissione, i diritti, il trasferimento e il riscatto degli strumenti finanziari afferenti il gruppo di rischio;
    3. i diritti e gli obblighi degli investitori;
    4. l’organizzazione e la rappresentanza del gruppo di rischio;
    5. gli organi di pubblicazione;
    6. la partecipazione ai costi a carico del gruppo di rischio;
    7. le direttive d’investimento.
  3. L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione deve rendere accessibile agli investitori del gruppo di rischio il regolamento sui gruppi di rischio. Qualora tale regolamento non fosse accessibile per via elettronica, ogni investitore può esigere che gli sia inviato.

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