Torna alla legge

Art. 111l

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30e cpv. 3 lett. b e d LSA)

  1. La delega a terzi di funzioni di conduzione e di controllo è consentita. Sono escluse la direzione generale, l’alta vigilanza e il controllo da parte dell’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione.
  2. L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione può in particolare delegare integralmente o parzialmente ad alcuni membri o a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, la gestione e l’amministrazione conformemente a un regolamento organizzativo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.