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Art. 43d

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. L’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.
  2. Stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge.
  3. Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all’adempimento dei suoi compiti.
  4. Dispone di una direzione quale organo operativo.

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