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LFINMA · Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Art. 43d
Art. 43c
Art. 43e
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Art. 43d
Art. 43c
Art. 43e
956.1
LFINMA
Federal Act
1 gen 2009
Fonte originale
L’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.
Stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge.
Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all’adempimento dei suoi compiti.
Dispone di una direzione quale organo operativo.
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