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Art. 43e

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. L’organismo di vigilanza e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.
  2. Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’organismo di vigilanza devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
  3. La maggioranza delle persone incaricate dell’amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.
  4. I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.
  5. Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dagli assoggettati alla stessa. I compiti dell’organismo di vigilanza secondo la presente legge e quelli dell’organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 19971sul riciclaggio di denaro possono essere diretti dalle stesse persone e svolti dagli stessi collaboratori.

Footnotes

  1. RS 955.0

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