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Art. 43c

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La FINMA rilascia un’autorizzazione all’organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute.
  2. Approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell’organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione.
  3. La modifica di fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione o di documenti soggetti all’obbligo di approvazione richiede rispettivamente la previa autorizzazione o la previa approvazione della FINMA.
  4. Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l’attribuzione degli assoggettati alla vigilanza a un determinato organismo di vigilanza.

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