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Art. 43b

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. L’organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 20181sugli istituti finanziari rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.2
  2. Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l’organismo di vigilanza impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA.
  3. Il Consiglio federale stabilisce i principi e i contenuti della vigilanza continua. A tal fine tiene conto delle dimensioni e dei rischi d’impresa degli assoggettati alla vigilanza. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.

Footnotes

  1. RS 954.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656;FF 2019 4539).

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