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Art. 122

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 92 cpv. 1 LADI)

  1. Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione AVS in forma di una indennità globale.
  2. L’indennità alla cassa di compensazione AVS è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l’importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro. L’UFAS stabilisce le aliquote di risarcimento d’intesa con l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.1
  3. L’UFAS determina gli anni di riferimento per il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.
  4. Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall’UFAS un’adeguata indennità complementare. L’Ufficio risolve d’intesa con l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814).

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