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Art. 121b

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 89 cpv. 1 LADI)

  1. La Commissione di sorveglianza decide in merito ai collocamenti del patrimonio.
  2. L’Amministrazione federale delle finanze colloca il patrimonio del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la strategia di collocamento fissata dalla Commissione di sorveglianza e secondo le norme di collocamento. Essa informa regolarmente la Commissione di sorveglianza sui collocamenti effettuati.

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