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Art. 8

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 3 LAFam)

  1. Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti:
    1. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell’importo minimo legale;
    2. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell’importo minimo legale;
    3. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d’acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell’importo minimo legale.
  2. Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica.1
  3. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di domicilio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’acquisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l’adegua. Sono determinanti i dati pubblicati dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell’adeguamento.2
  4. L’UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).

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