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Art. 6

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)

L’avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:

  1. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS; o se
  2. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS.

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