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Art. 23a

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Il registro degli assegni familiari entra in funzione nel corso del 2011. L’UFAS stabilisce la data d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione e ne informa i servizi di cui all’articolo 21c LAFam con almeno due mesi d’anticipo.
  2. Entro il 15 del mese precedente l’entrata in funzione del registro degli assegni familiari i servizi di cui all’articolo 21c LAFam comunicano all’Ufficio centrale di compensazione i dati secondo l’articolo 18a capoverso 1 per tutti gli assegni familiari versati a partire dalla data d’entrata in funzione del registro.

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