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Art. 20

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa.1
  2. I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:
    1. 2 le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione;
    2. il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative;
    3. l’importo delle prestazioni versate;
    4. gli aventi diritto e i figli.
  3. I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L’UFAS emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).

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