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Art. 16a

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 19 cpv. 1terLAFam)

  1. Sono considerate madri disoccupate le donne che al momento della nascita del proprio figlio adempiono le condizioni di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 24 novembre 20041sulle indennità di perdita di guadagno.
  2. È considerata indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 19522sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) anche l’indennità di maternità di durata maggiore prevista dai Cantoni conformemente all’articolo 16h LIPG.
  3. Il diritto agli assegni familiari per il figlio inizia il primo giorno del mese della sua nascita.

Footnotes

  1. RS 834.11

  2. RS 834.1

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