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Art. 35c

834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale

(art. 16n LIPG) Il diritto della madre disoccupata o dell’altro genitore disoccupato è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e fino all’inizio del diritto la madre o l’altro genitore ha percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.

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