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Art. 35d

834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale

(art. 16n LIPG)1

Il diritto della madre o dell’altro genitore incapace al lavoro è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e:2

  1. 3 fino all’inizio del diritto, la madre o l’altro genitore incapace al lavoro ha percepito indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità o un’indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’altra assicurazione sociale o da un’assicurazione privata; o
  2. all’inizio del diritto, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, ha un rapporto di lavoro ancora valido.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

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