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Art. 35b

834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale

(art. 16n LIPG)

Una matrigna o un patrigno ha diritto secondo l’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se:

  1. vive nella medesima economia domestica con il genitore che detiene l’autorità parentale e la custodia del figlio e lo assiste adeguatamente nel mantenimento e nell’educazione del figlio; e
  2. un genitore rinuncia completamente al suo diritto, a condizione che sussista un rapporto di filiazione con entrambi i genitori.

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