831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 19a LFLP)
Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:
contanti (franchi svizzeri);
crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d’opzione.
La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.
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