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Commenti: Art. 48b | Omnilex
Law
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Art. 48b
Art. 48a
Art. 48c
Art. 48b
831.441.1
OPP 2
Federal Council Ordinance
1 gen 1985
Fonte originale
(art. 65
a
cpv. 4 LPP)
Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
l’ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischio e delle spese;
la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.
Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione;
la chiave di ripartizione applicata in seno all’istituto collettivo;
la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.
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OPP 2 · Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
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