831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 67 LPP)
Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari:
se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure
1 se l’istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.
L’organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all’estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.
La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.
Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev’essere contabilizzata separatamente.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.