831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 52a cpv. 1 LPP)
Il perito in materia di previdenza professionale dev’essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.
Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:
l’appartenenza all’organo supremo o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione decisionale in seno all’istituto o un rapporto di lavoro con esso;
una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza;
una stretta relazione familiare o economica con un membro dell’organo supremo o dell’organo di gestione oppure con un’altra persona con funzione decisionale;
la partecipazione alla gestione;
l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;
la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.
Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.
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