(art. 52c cpv. 1 e 2 LPP)1
- In caso di copertura insufficiente, l’ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell’esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all’autorità di vigilanza.2
- Nel suo rapporto annuale, l’ufficio di revisione indica in particolare:3
- se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell’istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a , 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente;
- se le misure volte a riassorbire l’importo scoperto siano state decise dall’organo competente con la collaborazione del perito in materia di previdenza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione;
- se sia stata controllata l’efficacia delle misure volte a riassorbire l’importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.
- L’ufficio di controllo segnala all’organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.