831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 46 cpv. 4 LPP)
Se il salariato ha incaricato l’istituto di previdenza dell’incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l’istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.
Le spese d’incasso sono a carico del salariato.
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