(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP)
- Nell’assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l’articolo 8 LPP e l’articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall’attività lucrativa dell’assicurato.
- Se l’assicurato è sottoposto anche all’assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell’assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall’assicurazione obbligatoria.
- L’assicurato deve annunciare all’istituto di previdenza tutti i redditi dell’attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.