831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 34b LPP)
L’istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell’assicurato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l’assicurato unicamente se hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.1
La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell’assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.
La limitazione del diritto di regresso dell’istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). ↩
Introdotto dalla cifra II 4 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). ↩
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