831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 34b LPP)
L’istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell’assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
Se l’istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l’evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell’assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP passano all’istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
I diritti che non passano all’istituto di previdenza rimangono acquisiti dall’assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP. Se può essere recuperata unicamente una parte dell’indennità dovuta dal terzo, l’assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.
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