L’istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 20002sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 e 39 della LAINF3, o 65 e 66 LAM4.5