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Commenti: Art. 1i | Omnilex
Law
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Art. 1i
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Art. 1i
831.441.1
OPP 2
Federal Council Ordinance
1 gen 1985
Fonte originale
I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni.
Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1:
in caso di ristrutturazioni aziendali;
nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un’età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.
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OPP 2 · Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
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