831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 1 cpv. 3 LPP)
L’istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.
La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L’aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.
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