831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)
Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all’articolo 1.
Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previdenza devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all’articolo 1.
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