831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 24 cpv. 5 LPP)
La rendita d’invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell’avere di previdenza acquisito fino all’inizio del diritto alla rendita.
Essa può essere ridotta al massimo dell’importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell’avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d’uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d’invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d’uscita in rapporto alla prestazione d’uscita intera.
La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d’invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
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