831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 15 LPP)
L’istituto di previdenza o di libero passaggio determina la quota dell’avere di vecchiaia:
sull’intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso l’istituto;
sull’importo del prelievo anticipato di cui all’articolo 30c LPP;
sulle prestazioni d’uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22 LFLP.
Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza o di libero passaggio comunica al nuovo istituto i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.
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