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Art. 53

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. 1e2.1
  2. I Cantoni possono stipulare accordi con le istituzioni di utilità pubblica per coordinare l’attività di queste con quella degli organi cantonali che assegnano le prestazioni complementari.

Footnotes

  1. Abrogati dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

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